Statuto e regolamento

Mentre lo Statuto regola l'organizzazione della CPdL, oltre che definirne i compiti e le competenze, il Regolamento di previdenza definisce le prestazioni previdenziali ed il finanziamento della Cassa.

Regolamento

Il regolamento di previdenza definisce le prestazioni e il finanziamento della CPdL, in applicazione dello statuto. la presente versione è stata approvata il 20 dicembre 2023 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

  • Regolamento di previdenza

Statuto

Lo statuto, approvato dalla Commissione CPCL del 12 dicembre 2012 e 31 gennaio 2013, definisce i principi in base ai quali la CPdL svolge ancora oggi i propri compiti.

  • Art. 1 Oggetto

    Il presente statuto regola l’organizzazione della Cassa Pensioni di Lugano, detta in seguito CPdL, e ne stabilisce compiti e competenze.

  • Art. 2 Forma giuridica e sede

    1. La CPdL è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria.

    2. La CPdL ha sede a Lugano ed è iscritta nel registro di commercio.

  • Art. 3 Scopo

    La CPdL assicura i membri e i loro superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità e del decesso. Essa attua la previdenza conformemente alla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, detta in seguito LPP, e alla legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio, detta in seguito LFLP. È iscritta nel registro della previdenza professionale.

  • Art. 4 Affiliazione

    1. Sono affiliati alla CPdL, il Comune di Lugano e di regola le sue partecipate; possono affiliarsi Istituti di diritto pubblico o privato (Enti) e altri Comuni. La CPdL decide sull’affiliazione. Gli affiliati sono detti in seguito datori di lavoro.

    2. L’affiliazione di un datore di lavoro è regolata tramite convenzione. Il presente statuto e i relativi regolamenti costituiscono parte integrante delle convenzioni.

  • Art. 5 Regresso nei confronti di terzi responsabili

    La CPdL è surrogata nei diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti, fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari, nei confronti di un terzo che risponde dell’evento assicurato. L’entità e la liquidazione del regresso sono disciplinate dal Regolamento di previdenza.

  • Art. 6 Piano di previdenza

    Il piano di previdenza adottato dalla CPdL è un piano a primato di contributi ai sensi dell’art. 15 della LFLP del 17 dicembre 1993.

  • Art. 7 Organo paritetico

    1. E’ costituito un organo paritetico supremo composto da rappresentanti del datore di lavoro e rappresentanti degli assicurati, denominato Consiglio Direttivo detto in seguito CD, i cui compiti sono elencati nell’art. 9.

    2. I datori di lavoro e gli assicurati designano i loro rappresentanti nell’organo paritetico.

    3. Il CD può costituire dei comitati interni.

  • Art. 8 Organi

    La CPdL dispone dei seguenti organi:

    a. il CD;

    b. la Direzione;

    c. l'ufficio di revisione e l'esperto in previdenza professionale.

  • Art. 9 Compiti del CD

    1. Il CD è l’organo supremo della CPdL. Assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e stabilisce gli obiettivi e i principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione della CPdL, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

    2. Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:

    a. definisce il sistema di finanziamento;

    b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l’impiego dei fondi liberi;

    c. emana e modifica lo statuto dietro parere positivo dell’Autorità di vigilanza, nonché i regolamenti;

    d. conclude, modifica e scioglie i contratti d’affiliazione;

    e. allestisce e approva il conto annuale;

    f. fissa il tasso d’interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;

    g. definisce l’organizzazione della CPdL;

    h. organizza la contabilità;

    i. garantisce l’informazione agli assicurati;

    j. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti degli assicurati e dei datori di lavoro;

    k. nomina e revoca i membri della Direzione della CPdL: nomina e revoca anche gli altri dipendenti della CPdL salvo diversa disposizione dei regolamenti interni e organizzativi;

    l. nomina e revoca le persone incaricate della gestione;

    m. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di revisione;

    n. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale della CPdL e all’eventuale riassicuratore;

    o. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d’investimento e di sorveglianza dello stesso;

    p. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l’investimento patrimoniale e gli impegni dell’istituto di previdenza.

    3. Il CD emana segnatamente:

    a. regolamenti interni e organizzativi;

    b. i principi della politica in materia di rischi;

    c. il regolamento su accantonamenti e riserve;

    d. il regolamento d’investimento, compresa la strategia d’investimento;

    e. il regolamento sul trattamento dei dati;

    f. il regolamento delle spese;

    g. il regolamento modello della previdenza;

    h. la convenzione di affiliazione;

    i. ogni altro tipo di regolamento necessario.

    4. Il CD può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un’adeguata informazione dei suoi membri.

    5. Stabilisce un’indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione.

  • Art. 10 Designazione e organizzazione del CD

    1. Il CD è composto da 6 membri, 3 rappresentanti del datore di lavoro e 3 degli assicurati. I pensionati delegano, a titolo consultivo, un loro rappresentante. La durata del mandato è di quattro anni.

    2. I datori di lavoro e gli assicurati designano i loro rappresentanti in seno al CD.

    3. I membri del CD possono non essere assicurati alla CPdL; devono disporre delle conoscenze pratiche e teoriche approfondite in analogia a quanto previsto dall’art. 48f cpv. 1 OPP2.

    4. Il CD provvede alla propria costituzione. Può far capo a esperti e istituire comitati i cui membri possono non far parte del CD medesimo.

  • Art. 11 Direzione

    1. La Direzione si occupa degli affari correnti della CPdL e risponde al CD. La Direzione partecipa alle sedute del CD e dei suoi comitati con funzione consultiva, riservati casi particolari decisi dal CD. Un membro di Direzione funge da segretario del CD e di suoi comitati. La Direzione può presentare proposte.

    2. La Direzione e il personale della CPdL sottostanno ad un regolamento organico dei dipendenti e sono assicurati presso la CPdL per la previdenza professionale. 

  • Art. 12 Proventi della CPdL

    I proventi della CPdL sono i seguenti:

    a. i contributi del datore di lavoro;

    b. i contributi degli assicurati;

    c. gli apporti degli assicurati;

    d. i redditi patrimoniali;

    e. eventuali introiti speciali.

  • Art. 13 Investimento del patrimonio

    Il patrimonio della CPdL è investito in conformità alle disposizioni della LPP e sue ordinanze e secondo i principi adottati dal CD in materia di politica dei rischi.

  • Art. 14 Bilancio

    1. La CPdL deroga al principio del bilancio in cassa chiusa poiché il Comune di Lugano garantisce il versamento di tutte le prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita come pure le prestazioni di libero passaggio degli eventuali assicurati uscenti in caso di liquidazione parziale e i disavanzi tecnici a seguito di una liquidazione parziale. Restano riservate le convenzioni sottoscritte con gli Enti esterni.

    2. La garanzia potrà essere soppressa soltanto quando la CPdL soddisferà le esigenze della capitalizzazione integrale e disporrà di una riserva di fluttuazione corrispondente all’obiettivo regolamentare. 

  • Art. 15 Chiusura dei conti

    La chiusura dei conti avviene ogni anno al 31 dicembre.

  • Art. 16 Modifica dello statuto, soppressione e/o liquidazione della CPdL

    La modifica del presente statuto o la soppressione/liquidazione della CPdL devono essere autorizzate dall’Autorità di Vigilanza competente.

  • Art. 17 Entrata in vigore

    Il presente statuto entra in vigore dopo che la decisione di approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale sia cresciuta in giudicato.